Art. 3.
(Certificazione di idoneità all'utilizzo dei DAE).

      1. Al termine dei corsi di cui agli articoli 1 e 2 è rilasciata una certificazione di idoneità all'utilizzo dei DAE in ambiente extraospedaliero. La certificazione è nominativa, ha la durata di diciotto mesi e ha validità su tutto il territorio nazionale.

      2. Il rinnovo della certificazione di idoneità all'utilizzo dei DAE deve avvenire entro sei mesi dalla data della sua scadenza, previa verifica del permanere delle necessarie competenze teoriche e pratiche. I corsi di formazione e di addestramento per il rinnovo della certificazione possono essere svolti, esclusivamente per la parte teorica, anche con metodologie di apprendimento a distanza.

 

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      3. Il possesso della certificazione di idoneità all'utilizzo dei DAE è obbligatorio per qualunque soggetto non medico che li utilizzi.